Art. 461 
 
                   Morte o scomparsa del militare 
 
1. In caso di morte o di scomparsa di un militare,  si  procede  alla
ricognizione e all'inventario dei beni del defunto o dello  scomparso
rimasti in possesso  dell'Amministrazione  che  provvede  a  prendere
contatti con gli  eredi  o  i  presunti  successori  legittimi  dello
scomparso. 
2. Trascorsi sei mesi  dalla  data  della  morte  o  della  scomparsa
legalmente accertata, se gli eredi o i presunti successori  legittimi
siano rimasti ignoti o incerti, o non abbiano  prodotto  i  documenti
prescritti per provare la loro qualita',  l'Amministrazione  richiede
all'autorita'      giudiziaria      territorialmente       competente
l'autorizzazione a vendere i beni di cui al comma 1 con le  modalita'
e le cautele fissate dall'autorita' medesima. La  somma  ricavata  e'
versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a  credito
della successione.