Art. 78. 
 
  I pedali di comando generale o particolare delle macchine,  esclusi
quelli di solo arresto, devono essere protetti, al  di  sopra  ed  ai
lati, da una custodia, oppure essere  muniti  di  altro  dispositivo,
che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilita'  di
azionamento accidentale del pedale.