Art. 268.
                  (Nomina alla qualifica iniziale)

  Gli  ispettori superiori per i servizi della direzione generale del
tesoro   sono  nominati,  a  domanda,  su  parere  del  Consiglio  di
amministrazione,  tra  gli  impiegati  che  rivestono la qualifica di
direttore di sezione od equiparata nei ruoli della carriera direttiva
dell'amministrazione  centrale  del tesoro, della Ragioneria generale
dello  Stato,  dell'amministrazione  centrale  delle  finanze e delle
intendenze  di  finanza,  nonche'  tra gli impiegati che rivestono la
qualifica  stessa  nei  ruoli  della  carriera  direttiva delle altre
amministrazioni  centrali  e  prestano  o hanno prestato servizio per
almeno   sei  mesi  presso  l'amministrazione  centrale  del  tesoro,
compresi  gli esperti statistici di 2ยช classe di cui all'art. 9 della
legge 22 febbraio 1951, n. 64.