Art. 133. 
 
  Per ogni via di lizza  dei  materiali  di  cava  l'imprenditore  di
lizzatura deve  presentare  al  sindaco  una  denuncia  di  esercizio
analoga a quella prescritta, e regolata, per l'apertura  delle  cave,
dall'art. 28 e successivi del presente decreto;