Art. 311. Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica 1. La Repubblica Italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti. 3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose. 4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449. 5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7 giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516. 6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517. 7. Per l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.
Note all'art. 311: - La legge n. 1159/1929 reca: Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 449/1984 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese) e' il seguente: "Art. 9. - La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu, sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto. La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la liberta' di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti". "Art. 10. - La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della societa', assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalita' sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti". - Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 516/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno) e' il seguente: "Art. 11. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto". "Art. 12. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. 2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione". - Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 517/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia) e' il seguente: "Art. 8. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto". "Art. 9. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. 2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti". - Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 101/1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia) e' il seguente: "Art. 11. - 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e di religione e della pari dignita' dei cittadini senza distinzione di religione, come pure e' esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei. 2. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi ai sensi delle leggi dello Stato. 3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto. 4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunita'". "Art. 12. - 1. Alle Comunita', alle associazioni e agli enti ebraici, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, e' riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. 3. Alle scuole elementari delle Comunita' resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289".