Art. 369 Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza»; b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza»; c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse; d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»; e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»; f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»; 3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»; g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»; 2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»; h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza»; i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»; l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»; m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»; n) all'articolo 99, comma 5, le parole «67 della legge fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza»; o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali». 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.
Note all'art. 369: - Si riporta il testo degli articoli 39, comma 4, 69-septiesdecies, 70, comma 7, 82, 83, 86, commi 3 e 7, 87, comma 2, 91, commi 1, 1-bis e 3, 93, 94, 99, comma 5, e 104 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 39. Ipoteche. Commi da 1. a 3. Omissis. 4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari. Commi da 5. a 7. Omissis." "Art. 69-septiesdecies. Norme applicabili e disposizioni di attuazione. 1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche' agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza. 2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE." "Art. 70. Provvedimento. Commi da 1. a 6. Omissis. 7. Alle banche non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato." "Art. 80.Provvedimento Commi da 1. a 5. Omissis. 6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza." "Art. 82. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. 1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o piu' creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza. 2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza. 3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza." "Art. 83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. 1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85. 2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza. 3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. 3-bis. In deroga all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile." "Art. 86. Accertamento del passivo. Commi da 1. a 2-bis. Omissis. 3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti. Commi da 4. a 6. Omissis. 7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. Commi 8. e 9. Omissis." "Art. 87. Opposizioni allo stato passivo. 1. Omissis. 2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza. Commi da 3. a 5. Omissis." "Art. 91. Restituzioni e riparti. 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. 1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile e dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1: a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari: 1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4; 2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia; b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a): 1) i depositi protetti; 2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti; c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca; c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della societa'. 2. Omissis. 3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografi ai sensi dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. Commi da 4. a 11-bis. Omissis." "Art. 93. Concordato di liquidazione. 1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie. 3. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo' essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non puo' esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza. 4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme di pubblicita'. 5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario. 6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto e' pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza. 7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91." "Art. 94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura. 1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia. 2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali. 3. Si applicano l'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo." "Art. 99. Liquidazione coatta amministrativa. Commi da 1. a 4. Omissis. 5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre societa' del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'166 del codice della crisi e dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori." "Art. 104. Competenze giurisdizionali. 1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali. 2.".