Art. 370 
 
 
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo  7
                       settembre 2005, n. 209 
 
    l.  Al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 238, le parole «non  si  applica  il  titolo  III
della legge fallimentare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non  si
applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV  del  codice
della crisi e dell'insolvenza»; 
    b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le  parole  «della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della
crisi e dell'insolvenza»; 
    c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dove  l'impresa  ha  il  centro  degli
interessi principali», le parole «dell'articolo 195,  primo,  secondo
periodo,  terzo,  quarto,  quinto  e   sesto   comma,   della   legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa  ha  la  sede  legale»
sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha  il  centro  degli
interessi principali», le parole «dell'articolo 195,  terzo,  quarto,
quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti:   «dell'articolo   297   del   codice   della    crisi    e
dell'insolvenza»; 
    3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo  comma,  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2,
comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del  codice  della
crisi e dell'insolvenza»; 
    d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il  centro
degli interessi principali»; 
      2) al comma 2, le parole «titolo II, capo  III,  sezione  II  e
sezione  IV,  e  dall'articolo  66  della  legge  fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione  III  e  V  del
codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo
codice»; 
    e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2,  le  parole  «del  luogo  dove  ha  sede  legale
l'impresa» sono sostituite dalle  seguenti:  «dove  l'impresa  ha  il
centro degli interessi principali»; 
      2) al comma 8, le parole  «del  luogo  ove  l'impresa  ha  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il  centro
degli interessi principali»; 
    f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98  e  99
della legge fallimentare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dagli
articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    g) all'articolo 255, le parole «dalla  legge  fallimentare»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dal   codice    della    crisi    e
dell'insolvenza»; 
    h) all'articolo 256, le parole «dagli  articoli  98  e  99  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:  «dagli  articoli
206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    i) all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo  35  della
legge fallimentare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo
132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole  «a  quanto
disposto dall'articolo  206,  secondo  comma,  della  medesima»  sono
sostituite dalle seguenti:  «a  quanto  disposto  dall'articolo  307,
comma 2, del medesimo codice»; 
    l) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111,  primo
comma, numero 1, della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera a),  del  codice  della
crisi e dell'insolvenza»; 
    m) all'articolo  260,  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole
«dall'articolo 111 della legge fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «dall'articolo   221   del   codice   della    crisi    e
dell'insolvenza»  e,  al  comma  1,  secondo   periodo,   le   parole
«nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge  fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1,  lettera
a), del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art.  152,  secondo
comma, della legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo   265,   comma   2,   del   codice   della   crisi   e
dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove  l'impresa  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il  centro
degli interessi principali»; 
    o) all'articolo 263, comma 3, le parole  «Si  applica  l'articolo
215 della legge fallimentare» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Si
applicano  gli  articoli  250  e  251  del  codice  della   crisi   e
dell'insolvenza»; 
    p) all'articolo  265,  comma  3,  le  parole  «all'articolo  213,
secondo e terzo comma,  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «all'articolo  313  del  codice   della   crisi   e
dell'insolvenza»; 
    q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo  56  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155
del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le  parole  «67  della
legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del  codice
della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati  ai
numeri  1),  2)  e  3)  del  primo  comma   dell'articolo67dellalegge
fallimentare, che  siano  stati  posti  in  essere  nei  cinque  anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta,  e  per  gli  atti
indicati al numero 4)  del  primo  comma  e  dal  secondo  comma  del
medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere  nei  tre  anni
anteriori» sono sostituite dalle seguenti : «per  gli  atti  indicati
all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi
e dell'insolvenza chesiano stati posti  in  essere  nei  cinque  anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta,  e  per  gli  atti
indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del
codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere
nei tre anni anteriori»; 
    s) all'articolo 281, comma 1,  le  parole  «tribunale  nella  cui
circoscrizione  ha  sede  legale  tale  societa'  controllante»  sono
sostituite dalle seguenti: «tribunale dove tale societa' controllante
ha il centro degli interessi principali». 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), o), p),  q),  r)  e  s),  si  applicano  alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 370: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 238, 245, comma 7,
          248, 249, 252, commi 2 e 8, 254, 255, 256,  257,  comma  1,
          258, 260, comma 1, 262, comma 1, 263, 265, 270, 276  e  281
          del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice
          delle assicurazioni private),  cosi'  come  modificati  dal
          presente decreto legislativo: 
              "Art. 238. Esclusivita' delle procedure di risanamento. 
              1. All'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione
          non si applicano le disposizioni  dei  capi  I  e  III  del
          titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza. 
              2. All'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione
          non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi  e'
          fondato  sospetto  che   i   soggetti   con   funzioni   di
          amministrazione, in violazione dei propri  doveri,  abbiano
          compiuto gravi irregolarita'  nella  gestione  che  possano
          arrecare danno all'impresa ovvero ad una  o  piu'  societa'
          controllate, l'organo con funzioni di controllo  o  i  soci
          che il codice  civile  abilita  a  presentare  denuncia  al
          tribunale possono denunciare  i  fatti  all'IVASS.  L'IVASS
          decide,  con  provvedimento  motivato,  nel  rispetto   dei
          principi del giusto procedimento." 
              Art. 245. Liquidazione coatta amministrativa. 
              Commi da 1. a 6. Omissis. 
              7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non
          sono  soggette  a  procedure  concorsuali   diverse   dalla
          liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo.
          Per quanto non  espressamente  previsto  si  applicano,  se
          compatibili, le  disposizioni  del  codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza." 
              "Art. 248.  Accertamento  giudiziario  dello  stato  di
          insolvenza. 
              1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta,
          si trova in stato di insolvenza,  il  tribunale  del  luogo
          dove l'impresa ha il centro degli interessi principali,  su
          richiesta di uno o piu' creditori  ovvero  su  istanza  del
          pubblico  ministero  o  d'ufficio,  sentito  l'IVASS  e   i
          rappresentanti legali dell'impresa, dichiara  lo  stato  di
          insolvenza con sentenza  in  camera  di  consiglio.  Quando
          l'impresa sia sottoposta ad amministrazione  straordinaria,
          il tribunale dichiara l'insolvenza  anche  su  ricorso  dei
          commissari  straordinari,  sentiti  i  commissari   stessi,
          l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano  le
          disposizioni dell'articolo 297 del  codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza. 
              2. Se un'impresa si trova in  stato  di  insolvenza  al
          momento dell'emanazione del provvedimento  di  liquidazione
          coatta  amministrativa  e   l'insolvenza   non   e'   stata
          dichiarata ai sensi del comma 1,  il  tribunale  del  luogo
          dove l'impresa ha il centro degli interessi principali,  su
          ricorso  dei  commissari  liquidatori  o  su  istanza   del
          pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i  cessati
          rappresentanti  legali  dell'impresa  e  i  commissari   se
          nominati, accerta tale stato  con  sentenza  in  camera  di
          consiglio. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  297
          del codice della crisi e dell'insolvenza. 
              3.  Nel  caso  dell'impresa  di  assicurazione   o   di
          riassicurazione lo stato d'insolvenza si  manifesta,  oltre
          che nei modi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b),
          del codice  della  crisi  e  dell'insolvenza,  anche  nella
          situazione  di  notevole,  evidente   e   non   transitoria
          insufficienza delle attivita' patrimoniali  necessarie  per
          far  fronte   agli   impegni   relativi   ai   crediti   di
          assicurazione o di riassicurazione. 
              4.  La  dichiarazione   giudiziale   dello   stato   di
          insolvenza produce gli effetti indicati  nell'articolo  299
          del codice della crisi e dell'insolvenza." 
              "Art. 249.  Effetti  nei  confronti  dell'impresa,  dei
          creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. 
              1. Dalla  data  di  emanazione  del  provvedimento  che
          dispone la liquidazione coatta nei  confronti  dell'impresa
          non puo' essere promossa o proseguita  alcuna  azione  ne',
          per qualsiasi titolo,  puo'  essere  parimenti  promosso  o
          proseguito alcun atto di esecuzione  forzata  o  cautelare.
          Per le azioni civili di qualsiasi  natura  derivanti  dalla
          liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale  del
          luogo  dove  l'impresa  ha  il   centro   degli   interessi
          principali. 
              2. Dalla data  del  provvedimento  di  liquidazione  si
          producono  gli  effetti  previsti  dalle  disposizioni  del
          titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi  e
          dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice." 
              "Art. 252. Accertamento del passivo. 
              1. Omissis. 
              2. La comunicazione e' effettuata all'ultimo  indirizzo
          risultante agli atti dell'impresa. E' onere  del  creditore
          interessato, in caso di variazione, informare senza indugio
          i commissari. Nei confronti dei creditori  irreperibili,  o
          per i  quali  non  vi  sia  prova  dell'avvenuta  ricezione
          all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa,  la
          comunicazione  e'  effettuata  presso  la  cancelleria  del
          tribunale dove  l'impresa  ha  il  centro  degli  interessi
          principali mediante inserimento nel fascicolo  relativo  al
          deposito dello stato passivo. In tal caso la  comunicazione
          puo' essere redatta in un unico documento. 
              Commi da 3. a 7. Omissis. 
              8.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  7   i
          commissari  depositano,  dopo  averne  data   comunicazione
          all'IVASS, nella cancelleria del tribunale  dove  l'impresa
          ha il centro degli  interessi  principali,  a  disposizione
          degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con
          l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali
          e' stato negato il riconoscimento delle pretese. 
              Commi 9. e 10. Omissis." 
              "Art.  254.   Opposizione   allo   stato   passivo   ed
          impugnazione dei crediti ammessi. 
              1. Possono proporre opposizione allo stato  passivo,  i
          creditori esclusi o ammessi  con  riserva,  entro  quindici
          giorni  dal  ricevimento   della   comunicazione   prevista
          dall'articolo 252, comma 9. 
              2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli  206  e
          207 del codice della crisi e dell'insolvenza." 
              "Art. 255. Appello. 
              1. Contro la sentenza del tribunale  che  decide  sulle
          cause di opposizione puo' essere  proposto  appello,  anche
          dai commissari, entro il termine di quindici  giorni  dalla
          data di notificazione della  stessa,  osservandosi  per  il
          giudizio di appello le  disposizioni  previste  dal  codice
          della crisi e dell'insolvenza e  dal  codice  di  procedura
          civile." 
              "Art. 256. Insinuazioni tardive. 
              1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando
          non siano  esauriti  tutti  i  riparti,  i  creditori  e  i
          titolari  di   diritti   reali   sui   beni   in   possesso
          dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione  ai
          sensi dell'articolo 252, comma 1, e non  risultino  inclusi
          nello stato passivo, possono chiedere di far valere i  loro
          diritti secondo quanto previsto dagli articoli  206  e  207
          del codice della crisi e dell'insolvenza. 
              2. Tali soggetti sopportano  le  spese  conseguenti  al
          ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non  sia
          ad essi imputabile. Si applica  il  disposto  dell'articolo
          260, comma 5. 
              Art. 257. Liquidazione dell'attivo. 
              1. I commissari hanno tutti  i  poteri  occorrenti  per
          realizzare  l'attivo,  salve   le   limitazioni   stabilite
          dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Per gli  atti
          previsti  dall'articolo  132  del  codice  della  crisi   e
          dell'insolvenza, in deroga a quanto disposto  dall'articolo
          307,  comma  2,   del   medesimo   codice,   i   commissari
          acquisiscono preventivamente  il  parere  del  comitato  di
          sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive  che
          sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o
          che sono  prescritte  in  via  particolare  con  istruzioni
          specifiche. 
              Commi da 2. a 5. Omissis. 
              Art.  258.  Trattamento  dei   crediti   derivanti   da
          contratti   di   assicurazione   o    da    contratti    di
          riassicurazione. 
              1. Gli attivi a copertura delle  riserve  tecniche  dei
          rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento
          di liquidazione  coatta  risultano  iscritti  nell'apposito
          registro,   sono   riservati   in   via   prioritaria    al
          soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai  contratti
          ai quali essi si riferiscono. 
              2.   Dalla   pubblicazione   del    provvedimento    di
          liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione
          o di riassicurazione se anteriore,  la  composizione  degli
          attivi indicati nel registro ed il  registro  medesimo  non
          possono essere  modificati  dai  commissari,  ad  eccezione
          della  correzione   di   meri   errori   materiali,   senza
          l'autorizzazione dell'IVASS.  I  commissari  includono  nel
          registro, in deroga  al  vincolo  di  immodificabilita',  i
          proventi  finanziari   maturati   sugli   attivi,   nonche'
          l'importo dei premi  incassati  nel  periodo  compreso  fra
          l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di
          assicurazione  e  di  riassicurazione  o,   nel   caso   di
          trasferimento  del  portafoglio,   fino   alla   data   del
          trasferimento stesso. Se  il  ricavato  della  liquidazione
          degli attivi e' inferiore  alla  valutazione  indicata  nel
          registro, i commissari sono tenuti a darne  giustificazione
          all'IVASS. 
              3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche  dei
          rami vita si soddisfano con priorita' rispetto  agli  altri
          titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
          liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: 
              a) gli aventi diritto  ai  capitali  o  indennizzi  per
          polizze scadute o sinistrate entro il  sessantesimo  giorno
          successivo alla data di pubblicazione del provvedimento  di
          liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate  entro
          lo stesso termine; 
              b) i titolari di crediti  derivanti  da  operazioni  di
          capitalizzazione; 
              c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; 
              d) i titolari dei contratti in corso alla data  di  cui
          alla  lettera  a),  in  proporzione  dell'ammontare   delle
          riserve matematiche; 
              e) i  titolari  dei  contratti  che  non  prevedono  la
          costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla
          frazione di premio corrispondente al rischio non corso.  Se
          gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita
          risultano insufficienti per soddisfare i  crediti  indicati
          in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c)  e  d)
          sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e). 
              4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche  dei
          rami danni si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri
          titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
          liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: 
              a) gli aventi  diritto  a  capitali  o  indennizzi  per
          sinistri  verificatisi   entro   il   sessantesimo   giorno
          successivo alla data di pubblicazione del provvedimento  di
          liquidazione; 
              b) i titolari dei contratti in corso alla data  di  cui
          alla lettera a), in proporzione alla  frazione  del  premio
          corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a
          copertura delle riserve tecniche dei rami  danni  risultano
          insufficienti per soddisfare tutti i  crediti  indicati  in
          precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai
          crediti di cui alla lettera b). 
              4-bis. Gli impegni risultanti dalla  partecipazione  ad
          un   contratto   di   coassicurazione   comunitaria    sono
          soddisfatti alla stessa stregua  degli  impegni  risultanti
          dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di
          nazionalita' per quanto riguarda gli  aventi  diritto  alle
          prestazione assicurative. (1099) 
              5. Se gli attivi a  copertura  delle  riserve  tecniche
          relative ai contratti di assicurazione  obbligatoria  della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti  per
          soddisfare  tutti  i  crediti  indicati  nel  comma  4,  si
          applicano le disposizioni previste dal capo  I  del  titolo
          XVII. 
              6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3  e  4  va
          anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 221,
          comma  1,  lettera   a),   del   codice   della   crisi   e
          dell'insolvenza.     Le     medesime     spese      gravano
          proporzionalmente sulle attivita' di ogni specie  ancorche'
          assistite da privilegio o ipoteca. 
              6-bis. In caso di  liquidazione  coatta  amministrativa
          dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti  dai
          contratti conclusi da una succursale o in regime di  libera
          prestazione di servizi sono adempiuti  alla  stregua  degli
          impegni    derivanti    dagli    altri     contratti     di
          riassicurazione." 
              "Art. 260. Ripartizione dell'attivo. 
              1. I commissari procedono, secondo  l'ordine  stabilito
          dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza,
          alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e  i
          rimborsi  spettanti  agli   organi   della   procedura   di
          amministrazione  straordinaria  e   ai   commissari   della
          gestione provvisoria che abbiano preceduto la  liquidazione
          coatta amministrativa sono equiparate alle  spese  indicate
          nell'articolo 221, comma 1, lettera a),  del  codice  della
          crisi e dell'insolvenza. 
              Commi da 2. a 6. Omissis." 
              "Art. 262. Concordato 
              1. In qualsiasi stadio della procedura di  liquidazione
          coatta,  i  commissari,  con  il  parere  del  comitato  di
          sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo  265,
          comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza,  con  il
          parere  degli  organi  liquidatori,  possono  proporre   un
          concordato al tribunale del  luogo  dove  l'impresa  ha  il
          centro  degli  interessi   principali.   La   proposta   di
          concordato e' autorizzata dall'IVASS. 
              Commi da 2. a 7. Omissis. 
              Art. 263. Esecuzione del concordato  e  chiusura  della
          procedura 
              1. I  commissari,  con  l'assistenza  del  comitato  di
          sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione  del  concordato
          secondo le direttive che sono stabilite dall'IVASS  in  via
          generale con regolamento  o  che  sono  prescritte  in  via
          particolare con istruzioni specifiche. 
              2.  Eseguito  il  concordato,  i  commissari  convocano
          l'assemblea dei soci perche'  sia  deliberata  la  modifica
          dell'oggetto   sociale    in    relazione    alla    revoca
          dell'autorizzazione    all'attivita'     assicurativa     o
          riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica
          dell'oggetto   sociale,   i   commissari   procedono   agli
          adempimenti  per  la  cancellazione  della  societa'  e  il
          deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni  del
          codice civile in materia  di  scioglimento  e  liquidazione
          delle societa' di capitali. 
              3. Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della
          crisi e dell'insolvenza." 
              "Art.  265.  Liquidazione   coatta   di   imprese   non
          autorizzate. 
              1. Il Ministro dello sviluppo  economico,  su  proposta
          dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che
          esercita l'attivita' di assicurazione o di  riassicurazione
          senza essere stata autorizzata. 
              2. Nel  caso  di  assoluta  mancanza  di  attivita'  da
          liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari,  solo
          previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri
          soggetti  interessati  che  venga  presentata  nel  termine
          perentorio di sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
          del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari
          possono  chiedere  all'IVASS,  dopo  aver   provveduto   al
          deposito dello stato passivo, l'autorizzazione  a  chiudere
          la liquidazione senza ulteriori formalita'. 
              3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313
          del codice della crisi e dell'insolvenza." 
              "Art. 270. Diritto alla compensazione nei rapporti  con
          l'impresa di assicurazione. 
              1. L'adozione di un provvedimento di risanamento  o  di
          una procedura di liquidazione, da parte di un  altro  Stato
          membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che  ha
          sede legale in tale Stato, non pregiudica  il  diritto  del
          creditore di invocare la  compensazione  nei  rapporti  con
          l'impresa  di   assicurazione   secondo   quanto   previsto
          all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza. 
              2. La disposizione di cui al  comma  1  non  osta  alle
          azioni di annullamento, di nullita'  o  di  inopponibilita'
          degli atti  pregiudizievoli  per  la  massa  dei  creditori
          previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa
          nei confronti della quale e' stata adottata  la  misura  di
          risanamento o di liquidazione." 
              "Art.   276.   Liquidazione    coatta    amministrativa
          dell'ultima societa' controllante italiana. 
              1.  Salvo  quanto  previsto  dal   presente   articolo,
          all'ultima   societa'   controllante   italiana   di    cui
          all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme  del  capo
          IV del presente titolo. 
              2. La liquidazione coatta amministrativa della societa'
          di  cui  al  comma  1,  oltre   che   nei   casi   previsti
          dall'articolo  245,  puo'   essere   disposta   quando   le
          inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di  direzione  e
          di  coordinamento  per  l'esecuzione  delle  istruzioni  di
          vigilanza  impartite  dall'IVASS   siano   di   eccezionale
          gravita'. 
              3. I commissari liquidatori depositano annualmente  nel
          registro  delle  imprese  una  relazione  sulla  situazione
          contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da
          notizie sia sullo  svolgimento  delle  procedure  cui  sono
          sottoposte altre societa' del gruppo controllate  italiane,
          di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia  sugli  eventuali
          interventi a tutela degli assicurati e degli  altri  aventi
          diritto  a  prestazioni  assicurative.  La   relazione   e'
          accompagnata da un rapporto del comitato  di  sorveglianza.
          L'IVASS puo' prescrivere speciali forme di pubblicita'  per
          rendere noto l'avvenuto deposito della relazione. 
              4. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  275,
          commi 5 e 6. 
              5. Quando sia  accertato  giudizialmente  lo  stato  di
          insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione
          revocatoria prevista dall'articolo  166  del  codice  della
          crisi e dell'insolvenza nei confronti delle altre  societa'
          del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma  2.  L'azione
          puo' essere esperita per  gli  atti  indicati  all'articolo
          166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi  e
          dell'insolvenza chesiano stati posti in essere  nei  cinque
          anni anteriori al provvedimento di liquidazione  coatta,  e
          per gli atti indicati all'articolo 166,  comma  1,  lettere
          a),  b)  e  c)  e  comma  2  del  codice  della   crisi   e
          dell'insolvenza, che siano stati posti in  essere  nei  tre
          anni anteriori." 
              "Art.  281.  Disposizioni   comuni   sulla   competenza
          giurisdizionale. 
              1. Quando l'ultima societa'  controllante  italiana  di
          cui  all'articolo  210,  comma   2,   sia   sottoposta   ad
          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta
          amministrativa,   per   l'azione    revocatoria    prevista
          dall'articolo  276,  comma  5,   nonche'   per   tutte   le
          controversie fra le societa' del gruppo  e'  competente  il
          tribunale dove tale  societa'  controllante  ha  il  centro
          degli interessi principali. 
              2. Quando l'ultima societa'  controllante  italiana  di
          cui  all'articolo  210,  comma   2,   sia   sottoposta   ad
          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta
          amministrativa,  per  i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti
          amministrativi  concernenti  o   comunque   connessi   alle
          procedure   di   amministrazione   straordinaria    e    di
          liquidazione  coatta  amministrativa   di   tale   societa'
          controllante  e  delle  societa'   del   gruppo,   di   cui
          all'articolo 210-ter, comma 2, e' competente  il  tribunale
          amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.".