Art. 371 
 
 
Norme di  coordinamento  con  l'articolo  16  delle  disposizioni  di
                    attuazione del codice civile 
 
    1. All'articolo 16 delle disposizioni di  attuazione  del  codice
civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e  213  del  r.d.  16
marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304,  308,  309,
310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza». 
    2.  Il  comma  1  si  applica  alle  liquidazioni  generali   del
patrimonio disposte per effetto di domande  depositate  o  iniziative
comunque  esercitate  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 371: 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   16   delle
          disposizioni  per  l'attuazione   del   codice   civile   e
          disposizioni  transitorie,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art. 16. 
              Quando  e'  disposta  la  liquidazione   generale   del
          patrimonio dell'ente si osservano, in  quanto  applicabili,
          le disposizioni degli 304, 308, 309, 310, 311,  312  e  313
          del  codice  della  crisi  e  dell'insolvenza,   salve   le
          disposizioni seguenti.".