Art. 372 
 
 
Modifiche  al  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
                  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 
    1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo  110,  comma
5,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta   amministrativa,
amministrazione    controllata,    amministrazione     straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione   o
fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110,  comma  6,
in   caso   di   liquidazione   giudiziale,    liquidazione    coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato  preventivo
o di  liquidazione  del  mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di
imprenditore   individuale,   in   caso   di   morte,   interdizione,
inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18,  le  parole
«articolo 110, comma 5, in caso di  fallimento,  liquidazione  coatta
amministrativa,    amministrazione    controllata,    amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura  di  insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora  si
tratti di imprenditore individuale, in caso di  morte,  interdizione,
inabilitazione  o  fallimento»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«articolo  110,  comma  6,  in  caso  di   liquidazione   giudiziale,
liquidazione coatta  amministrativa,  amministrazione  straordinaria,
concordato preventivo o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero,
qualora si tratti di imprenditore  individuale,  in  caso  di  morte,
interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»; 
    b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «b)  l'operatore  economico   sia   stato   sottoposto   a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta  o
di concordato preventivo  o  sia  in  corso  nei  suoi  confronti  un
procedimento per la dichiarazione di una di  tali  situazioni,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della  crisi  di
impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre  2017,  n.155  e  dall'articolo
110;»; 
    c) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 110 (Procedure  di  affidamento  in  caso  di  liquidazione
giudiziale dell'esecutore o di risoluzione  del  contratto  e  misure
straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi
3 e  seguenti,  le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  liquidazione
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
risoluzione del  contratto  ai  sensi  dell'articolo  108  ovvero  di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo  88,  comma  4-ter,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del  contratto,  interpellano
progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine  di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del
completamento dei lavori, servizi o forniture. 
    2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
    3.  Il  curatore  della  procedura  di  liquidazione  giudiziale,
autorizzato all'esercizio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti
gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale
su autorizzazione del giudice delegato. 
    4.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda   di   cui
all'articolo 40 del codice della crisi di impresa  e  dell'insolvenza
adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge
19 ottobre 2017, n.155, si applica l'art.95 del medesimo codice.  Per
la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici
tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo  ed
il momento del deposito del decreto  previsto  dall'articolo  47  del
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e' sempre  necessario
l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 
    5. L'impresa ammessa al concordato preventivo  non  necessita  di
avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
    6. L'ANAC puo' subordinare la  partecipazione,  l'affidamento  di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita'
che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in
possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti
dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con
apposite linee guida. 
    7. Restano ferme le disposizioni previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione.»; 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle  procedure
in cui il bando o l'avviso con cui si indice la  gara  e'  pubblicato
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  codice,
nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 372: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 48, commi 17 e 18,
          e 80, comma 5,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificati dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di operatori economici. 
              Commi da 1. a 16. Omissis. 
              17. Salvo quanto previsto articolo  110,  comma  6,  in
          caso  di  liquidazione  giudiziale,   liquidazione   coatta
          amministrativa, amministrazione  straordinaria,  concordato
          preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora
          si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di  morte,
          interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale  del
          medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
          dei requisiti di  cui  all'articolo  80,  ovvero  nei  casi
          previsti dalla normativa antimafia, la stazione  appaltante
          puo' proseguire il rapporto di appalto con altro  operatore
          economico che sia costituito mandatario nei  modi  previsti
          dal  presente  codice  purche'   abbia   i   requisiti   di
          qualificazione adeguati ai lavori  o  servizi  o  forniture
          ancora da eseguire;  non  sussistendo  tali  condizioni  la
          stazione appaltante deve recedere dal contratto. 
              18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110,  comma  6,
          in caso di  liquidazione  giudiziale,  liquidazione  coatta
          amministrativa, amministrazione  straordinaria,  concordato
          preventivo o di liquidazione di uno  dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,   interdizione,   inabilitazione   o    liquidazione
          giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso
          di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero
          nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario,
          ove non indichi altro operatore economico  subentrante  che
          sia in possesso dei prescritti requisiti di  idoneita',  e'
          tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli  altri
          mandanti,   purche'   questi   abbiano   i   requisiti   di
          qualificazione adeguati ai lavori  o  servizi  o  forniture
          ancora da eseguire. 
              Commi da 19. a 19-ter. Omissis." 
              "Art. 80. Motivi di esclusione 
              Commi da 1. a 4. Omissis. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui  all'articolo  105,
          comma 6, qualora: 
              a) Omissis. 
              b)  l'operatore  economico  sia  stato   sottoposto   a
          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
          coatta o di concordato preventivo o sia in corso  nei  suoi
          confronti un procedimento per la dichiarazione  di  una  di
          tali   situazioni,   fermo   restando    quanto    previsto
          dall'articolo 95  del  codice  della  crisi  di  impresa  e
          dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui
          all'articolo  1  della  legge  19  ottobre  2017,  n.155  e
          dall'articolo 110; 
              Omissis.".