(Trattato-art. 332)
 
Considerando che la Societa' delle Nazioni ha per fine  di  stabilire
la pace universale, e una pace siffatta puo' essere fondata  soltanto
sulla giustizia sociale; 
Considerando che vi sono condizioni di lavoro che  implicano  per  un
gran numero di persone ingiustizia, miseria e  privazioni,  generando
tale malcontento da mettere in  pericolo  la  pece  e  l'armonia  del
mondo, e  che  urge  prendere  provvedimenti  per  migliorare  simili
condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la
fissazione della durata massima della giornata e della  settimana  di
lavoro, il reclutamento  della  mano  d'opera,  la  lotta  contro  la
disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente  ad  assicurare
convenienti condizioni di vita, la protezione dei  lavoratori  contro
le malattie generali o  professionali  e  contro  gli  infortuni,  la
protezione  dei  fanciulli,  degli  adolescenti  e  delle  donne,  le
pensioni di vecchiaia e d'invalidita', la difesa degli interessi  dei
lavoratori occupati all'estero. Il riconoscimento del principio della
liberta'     di     associazione     sindacale,      l'organizzazione
dell'insegnamento professionale  e  tecnico,  e  altri  provvedimenti
analoghi; 
Considerando  che  la  mancata  adozione,  da  parte  di  uno   Stato
qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi
degli altri, che desiderano migliorare la sorte  dei  lavoratori  nei
propri paesi; 
Le Alte Parti contraenti, mosse  da  sentimenti  di  giustizia  e  di
umanita', e dal desiderio di assicurare una pace  mondiale  durevole,
hanno convenuto quanto segue: 
                               ---- 
 
                              Art. 332 
 
 
  E'   istituita   un'organizzazione   permanente   per    promuovere
l'attuazione del programma esposto nel preambolo. 
 
  I membri fondatori della  Societa'  delle  Nazioni  saranno  membri
fondatori della predetta organizzazione e la qualita' di membro della
Societa' delle Nazioni implichera', da ora in poi, quella  di  membro
della organizzazione permanente.