(Trattato-art. 333)
 
                              Art. 333 
 
 
  L'organizzazione permanente comprendera': 
 
    1° una «Conferenza generale» di rappresentanti dei  membri  della
organizzazione; 
 
    2° un «Ufficio internazionale del lavoro» sotto la direzione  del
Consiglio d'amministrazione indicato all'art. 338.