(Trattato-art. 334)
 
                              Art. 334 
 
 
  La Conferenza generale si riunira' ogni volta che sia necessario  e
almeno una volta l'anno. Sara' composta di quattro rappresentanti per
ciascuno dei membri della organizzazione, due  saranno  delegati  del
Governo e gli altri due rappresenteranno rispettivamente, i padroni e
i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri. 
 
  Ogni delegato potra' essere accompagnato da consiglieri tecnici, in
numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del
giorno della sessione. Quando devono essere esaminate  questioni  che
interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici
dovra' essere una donna. 
 
  I Membri si impegnano  a  designare  i  delegati  e  i  consiglieri
tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni professionali
piu' rappresentative, se  ve  ne  sono,  sia  dei  padroni,  sia  dei
lavoratori del rispettivo paese. 
 
  I consiglieri  tecnici  potranno  prendere  la  parola  soltanto  a
richiesta del delegato al quale  sono  aggiunti  e  con  la  speciale
autorizzazione del presidente della Conferenza; non potranno prendere
parte alle votazioni. 
 
  Un delegato, rivolgendosi per iscritto al presidente puo' designare
come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e  questi  potra'
prendere parte, in tale qualita', alle discussioni ed alle votazioni. 
 
  I  nome  del  delegati  e  dei  loro  consiglieri  tecnici  saranno
comunicati all'Ufficio internazionale del lavoro a cura  del  Governo
di ciascuno dei Membri dell'organizzazione permanente. 
 
  Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri saranno soggette
a verifica da parte della Conferenza, che potra',  a  maggioranza  di
due terzi dei voti  espressi  dai  delegati  presenti,  rifiutare  di
ammettere quei  delegati  o  consiglieri  tecnici  che  riterra'  non
designati conformemente al presente articolo.