(Trattato-art. 336)
 
                              Art. 336 
 
 
  Le sessioni della Conferenza saranno tenute presso  la  sede  della
Societa' delle nazioni o in qualsiasi  altro  luogo  stabilito  dalla
Conferenza in una precedente sessione, a maggioranza di due terzi dei
voti espressi dai delegati presenti.