(Trattato-art. 338)
 
                              Art. 338 
 
 
  L'Ufficio internazionale del lavoro sara' sotto la direzione di  un
Consiglio  d'amministrazione   composto   di   ventiquattro   persone
designate secondo le disposizioni seguenti. 
 
  Il  Consiglio  d'amministrazione  dell'Ufficio  internazionale  del
lavoro sara' composto di: 
 
  dodici persone rappresentanti i Governi; 
 
  sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i
padroni; 
 
  sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i
lavoratori. 
 
  Delle  dodici  persone  rappresentanti  i  Governi,  otto   saranno
nominate dai Membri  che  hanno  maggiore  importanza  industriale  e
quattro dai Membri designati a questo fine dai  delegati  governativi
alla Conferenza, esclusi i delegati degli otto membri predetti. 
 
  Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei  Membri  che
hanno maggiore importanza industriale saranno risolute dal  Consiglio
dalla Societa' delle Nazioni. 
 
  Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione  durera'  tre
anni. Il Consiglio,  salvo  l'approvazione  della  Conferenza,  avra'
facolta' di provvedere ai seggi  vacanti  e  di  risolvere  le  altre
questioni della stessa specie. 
 
  Il  Consiglio   d'amministrazione   eleggera'   periodicamente   un
presidente fra i propri membri e stabilira' il proprio regolamento  e
la data delle proprie riunioni. Ogni volta che  almeno  dieci  membri
del Consiglio presentino  apposita  domanda  scritta,  dovra'  essere
tenuta una sessione speciale.