Art. 338 L'Ufficio internazionale del lavoro sara' sotto la direzione di un Consiglio d'amministrazione composto di ventiquattro persone designate secondo le disposizioni seguenti. Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro sara' composto di: dodici persone rappresentanti i Governi; sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i padroni; sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i lavoratori. Delle dodici persone rappresentanti i Governi, otto saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e quattro dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli otto membri predetti. Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale saranno risolute dal Consiglio dalla Societa' delle Nazioni. Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione durera' tre anni. Il Consiglio, salvo l'approvazione della Conferenza, avra' facolta' di provvedere ai seggi vacanti e di risolvere le altre questioni della stessa specie. Il Consiglio d'amministrazione eleggera' periodicamente un presidente fra i propri membri e stabilira' il proprio regolamento e la data delle proprie riunioni. Ogni volta che almeno dieci membri del Consiglio presentino apposita domanda scritta, dovra' essere tenuta una sessione speciale.