Art. 339 A capo dell'Ufficio internazionale del lavoro sara' posto un direttore, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale ricevera' le istruzioni e di fronte al quale sara' responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che potranno essergli affidati. Il direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio.