Art. 341 I compiti dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno la raccolta e la distribuzione di ogni informazione relativa alla disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, in specie lo studio delle questioni da sottoporre alla conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali e l'esecuzione di inchieste speciali disposte dalla Conferenza. L'Ufficio preparera' l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza. Adempira', secondo le disposizioni di questa parte del presente trattato, gli obblighi che gli incombono in relazione a qualsiasi divergenza internazionale. Redigera' e pubblichera' in francese, in inglese e in qualsiasi altra lingua che il Consiglio di amministrazione riterra' opportuno, un bollettino dedicato allo studio delle questioni d'interesse internazionale relative all'industria e al lavoro. Avra', in generale, oltre le funzioni indicate dal presente articolo, quelle altre facolta' e quegli altri obblighi che la Conferenza stimera' opportuno di assegnargli.