(Trattato-art. 341)
 
                              Art. 341 
 
 
  I compiti dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno  la
raccolta e  la  distribuzione  di  ogni  informazione  relativa  alla
disciplina internazionale  delle  condizioni  dei  lavoratori  e  del
regime del lavoro, in specie lo studio delle questioni da  sottoporre
alla conferenza per la conclusione di  convenzioni  internazionali  e
l'esecuzione di inchieste speciali disposte dalla Conferenza. 
 
  L'Ufficio preparera'  l'ordine  del  giorno  delle  sessioni  della
Conferenza. 
 
  Adempira', secondo le disposizioni di  questa  parte  del  presente
trattato, gli obblighi che gli incombono  in  relazione  a  qualsiasi
divergenza internazionale. 
 
  Redigera' e pubblichera' in francese, in  inglese  e  in  qualsiasi
altra lingua che il Consiglio di amministrazione riterra'  opportuno,
un  bollettino  dedicato  allo  studio  delle  questioni  d'interesse
internazionale relative all'industria e al lavoro. 
 
  Avra',  in  generale,  oltre  le  funzioni  indicate  dal  presente
articolo, quelle altre  facolta'  e  quegli  altri  obblighi  che  la
Conferenza stimera' opportuno di assegnargli.