Art. 342 I dicasteri di ciascun Membro che si occupano di questioni operaie potranno comunicare col direttore per mezzo del rappresentante del proprio Governo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, o, in mancanza di questo rappresentante, per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal Governo.