Art. 567. Chi ritiene di avere diritto di opporsi al pagamento del buono deve far notificare giudizialmente la opposizione a chi ha denunciato lo smarrimento, il furto o la distruzione e alla direzione generale del tesoro, e depositare in una tesoreria dello Stato il buono in contestazione, qualora ne sia in possesso. Dopo cio' la direzione generale del tesoro sospende ogni provvedimento fino a che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o un accordo fra le parti. In base alla sentenza o all'accordo viene disposto il pagamento a scadenza del buono smarrito, rubato o distrutto.