(Regolamento-art. 567)
 
                              Art. 567. 
 
 
  Chi ritiene di avere diritto di opporsi al pagamento del buono deve
far notificare giudizialmente la opposizione a chi ha  denunciato  lo
smarrimento, il furto o la distruzione e alla direzione generale  del
tesoro, e depositare  in  una  tesoreria  dello  Stato  il  buono  in
contestazione, qualora ne sia in possesso. 
 
  Dopo  cio'  la  direzione  generale  del   tesoro   sospende   ogni
provvedimento fino a che non sia intervenuta una sentenza passata  in
giudicato o un accordo fra le parti. 
 
  In base alla sentenza o all'accordo viene disposto il  pagamento  a
scadenza del buono smarrito, rubato o distrutto.