Art. 570. Se la denunzia della perdita del buono e la relativa richiesta di rimborso provengono dal titolare o dal suo erede o dal cessionario riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato tale da sentenza passata in cosa giudicata, la direzione generale del tesoro provvede sotto l'osservanza dell'articolo precedente al pagamento a scadenza del buono.