(Regolamento-art. 571)
 
                              Art. 571. 
 
 
  Se chi ha fatto la domanda si dichiara bensi' cessionario,  ma  non
sia riconosciuto tale dal titolare o  da  sentenza  passata  in  cosa
giudicata,  deve  prestare  una  cauzione  per  somma  non  inferiore
all'importo del buono. 
 
  La cauzione puo' essere prestata in contanti o in titoli di rendita
consolidata o redimibile o di prestiti nazionali. 
 
  Se e' prestata in contanti o in titoli al portatore deve farsene il
deposito alla cassa dei depositi e prestiti. Se e' prestata in titoli
nominativi, questi devono essere vincolati a favore dello  Stato  con
la precisa indicazione del vincolo. 
 
  I titoli sono  valutati  al  corso  medio  di  borsa  del  semestre
precedente a quello in cui viene prestata la cauzione sotto deduzione
di un decimo. 
 
  Se per successive variazioni nei corsi di borsa o per altro  motivo
la cauzione divenisse insufficiente, l'amministrazione  puo'  fissare
all'interessato un termine per reintegrarla. 
 
  Se questi non vi provvede puo' venire sospeso  il  pagamento  degli
interessi sui titoli costituiti in cauzione. 
 
  La direzione generale del tesoro, dietro produzione  della  polizza
del  deposito  e  del  titolo  vincolato  e  sotto  l'osservanza  dei
precedenti  commi,  provvede  al  pagamento  a  scadenza  del   buono
dichiarato perduto.