(Regolamento-art. 572)
 
                              Art. 572. 
 
 
  La cauzione dura fino al  termine  di  prescrizione  dei  buoni  in
conformita' al precedente art. 563. 
 
  Se prima della scadenza di tale termine il titolare del buono o  il
suo erede  o  il  cessionario  riconosciuto  dal  titolare  stesso  o
dichiarato tale da sentenza passata in cosa  giudicata  intenda  fare
valere il proprio diritto, dovra' esibire il buono,  ove  ne  sia  in
possesso, e promuovere una sentenza a proprio favore,  in  base  alla
quale, quando sia passata in cosa giudicata,  la  direzione  generale
del tesoro provvede al pagamento della somma rappresentata dal buono,
ed incamera la cauzione  prestata  da  chi  ne  aveva  denunciata  la
perdita, fino a concorrenza della somma pagata.