(Regolamento-art. 574)
 
                              Art. 574. 
 
 
  Nel caso di smarrimento o distruzione  della  contromatrice  di  un
buono del tesoro deve esserne informata  la  direzione  generale  del
tesoro, la quale provvede rilasciando  una  dichiarazione  che  tenga
luogo della contromatrice stessa.