Art. 613-ter. (( (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).)) ((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni)).