(Codice Penale-art. 613-ter)
                            Art. 613-ter. 
 
   (( (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).)) 
 
  ((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  il
quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga  in  modo
concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro  incaricato  di
un  pubblico  servizio  a  commettere  il  delitto  di  tortura,   se
l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il
delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
tre anni)).