(Codice di procedura penale-art. 627)
 
                              Art. 627 
 
(Esecutorieta' e riscossione delle sanzioni disciplinari pecuniarie) 
 
  Le condanne al pagamento  di  somme  a  favore  della  Cassa  delle
ammende, pronunciate in applicazione delle sanzioni  disciplinari  di
questo codice, diventano esecutive immediatamente o appena  trascorso
il tempo entro il quale la  legge  consente  che  la  condanna  possa
essere impugnata o revocata. 
 
  L'esecuzione si fa quando  e'  possibile  mediante  ritenute  sulle
cauzioni, sugli stipendi o su altri emolumenti o indennita'  e  negli
altri casi con le norme stabilite  per  la  riscossione  delle  spese
processuali, osservata la disposizione dell'articolo 614.