Art. 627 (Esecutorieta' e riscossione delle sanzioni disciplinari pecuniarie) Le condanne al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende, pronunciate in applicazione delle sanzioni disciplinari di questo codice, diventano esecutive immediatamente o appena trascorso il tempo entro il quale la legge consente che la condanna possa essere impugnata o revocata. L'esecuzione si fa quando e' possibile mediante ritenute sulle cauzioni, sugli stipendi o su altri emolumenti o indennita' e negli altri casi con le norme stabilite per la riscossione delle spese processuali, osservata la disposizione dell'articolo 614.