(Codice della navigazione-art. 592)
                              Art. 592. 
                (Contenuto e forma della citazione). 
 
  La citazione deve contenere la indicazione del comandante di  porto
adito e delle parti,  l'intimazione  a  comparire  a  udienza  fissa,
l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della
domanda. 
 
  Puo' essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede
il comandante di porto. 
 
  La  notificazione  per   pubblici   proclami   puo',   su   istanza
dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.