Art. 592.
(Contenuto e forma della citazione).
La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto
adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa,
l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della
domanda.
Puo' essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede
il comandante di porto.
La notificazione per pubblici proclami puo', su istanza
dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.