Art. 594.
(Partecipazione delle parti al processo).
Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di
persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura
privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che
esercita la professione forense, puo' autenticare la firma apposta
dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.