(Codice della navigazione-art. 594)
                              Art. 594. 
              (Partecipazione delle parti al processo). 
 
  Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di
persona munita di procura, redatta per atto notarile o per  scrittura
privata  autenticata  nella  firma  da  notaro.  Il  mandatario,  che
esercita la professione forense, puo' autenticare  la  firma  apposta
dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.