(Codice della navigazione-art. 595)
                              Art. 595. 
                     (Trattazione della causa). 
 
  Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la  citazione,
e, quando occorre,  la  procura,  ovvero  facendo  redigere  processo
verbale della comparizione volontaria; possono altresi' presentare la
citazione e la procura al comandante di porto in udienza. 
 
  Se alcuna delle parti citate non  si  costituisce  e  si  ravvisano
irregolarita' nell'atto di citazione, ovvero  se  il  contraddittorio
fra le parti anche se volontariamente comparse  non  e'  integro,  il
comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per
provvedere, e fissa altra udienza di trattazione. 
 
  Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio
fra le  parti  anche  se  volontariamente  comparse  e'  integro,  il
comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole
componimento. 
 
  Se il componimento non riesce, il comandante di porto  verifica,  a
seconda dei casi,  su  istanza  di  parte  o  d'ufficio,  la  propria
competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza. 
 
  La trattazione si svolge, senza formalita' e possibilmente in unica
udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il  quale  fissa
le  modalita'  di   esperimento   dei   mezzi   istruttori,   dispone
l'acquisizione agli atti dei processi verbali  di  sommarie  indagini
nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta  formale,
e puo' chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un
termine per provvedervi. 
 
  Se e' stata proposta  querela  di  falso  in  via  incidentale,  il
comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante
per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti  avanti  il
tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre  a  norma
del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.