Art. 595.
(Trattazione della causa).
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione,
e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo
verbale della comparizione volontaria; possono altresi' presentare la
citazione e la procura al comandante di porto in udienza.
Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano
irregolarita' nell'atto di citazione, ovvero se il contraddittorio
fra le parti anche se volontariamente comparse non e' integro, il
comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per
provvedere, e fissa altra udienza di trattazione.
Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio
fra le parti anche se volontariamente comparse e' integro, il
comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole
componimento.
Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a
seconda dei casi, su istanza di parte o d'ufficio, la propria
competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza.
La trattazione si svolge, senza formalita' e possibilmente in unica
udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa
le modalita' di esperimento dei mezzi istruttori, dispone
l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini
nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale,
e puo' chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un
termine per provvedervi.
Se e' stata proposta querela di falso in via incidentale, il
comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante
per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il
tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma
del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.