(Codice della navigazione-art. 596)
                              Art. 596. 
                      (Decisione della causa). 
 
  Il comandante di porto, se ritiene esaurita  la  trattazione  della
causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi  delibera
con sentenza. 
 
  Il dispositivo, se non e' letto immediatamente in pubblica udienza,
deve  essere  depositato,  entro  i  successivi  otto  giorni,  nella
cancelleria; in entrambi i  casi  il  testo  della  motivazione  deve
essere depositato  nella  cancelleria  entro  quindici  giorni  dalla
chiusura della trattazione. 
 
  La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto e'
regolata dagli articoli 282 a 284 del codice di procedura civile.