Art. 596.
(Decisione della causa).
Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della
causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera
con sentenza.
Il dispositivo, se non e' letto immediatamente in pubblica udienza,
deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella
cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve
essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla
chiusura della trattazione.
La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto e'
regolata dagli articoli 282 a 284 del codice di procedura civile.