(Codice della navigazione-art. 597)
                              Art. 597. 
                          (Appellabilita'). 
 
  Salva l'applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto  comma  del
codice di procedura civile,  le  sentenze  pronunciate  su  cause  di
valore eccedente  le  lire  cinquemila  sono  appellabili  avanti  il
tribunale della circoscrizione, in cui  il  comandante  di  porto  ha
sede. 
 
  Il termine per appellare  e'  di  quindici  giorni  dalla  data  di
consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la
quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo
della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse  ma
regolarmente citate.