Art. 597.
(Appellabilita').
Salva l'applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma del
codice di procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di
valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il
tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha
sede.
Il termine per appellare e' di quindici giorni dalla data di
consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la
quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo
della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse ma
regolarmente citate.