(Codice della navigazione-art. 598)
                              Art. 598. 
                     (Amichevole componimento). 
 
  Anche nelle cause contemplate nell'articolo  589  che  eccedano  il
valore di lire diecimila, il  comandante  di  porto,  quando  ne  sia
richiesto, deve adoperarsi per indurre  le  parti  ad  un  amichevole
componimento. 
 
  Se  il  componimento   riesce,   si   compila   processo   verbale,
sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal  cancelliere.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo. 
 
  Se  il  componimento  non  riesce,  si  compila  processo  verbale,
sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal  cancelliere,
e ad esso si allegano gli atti relativi agli  eventuali  accertamenti
di fatto.