Art. 598.
(Amichevole componimento).
Anche nelle cause contemplate nell'articolo 589 che eccedano il
valore di lire diecimila, il comandante di porto, quando ne sia
richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole
componimento.
Se il componimento riesce, si compila processo verbale,
sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Se il componimento non riesce, si compila processo verbale,
sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere,
e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti
di fatto.