(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 515)
                              Art. 515. 
  (Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta) 

 
  Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla  intera  laguna
di Venezia conferite al Magistrato alle acque dal regio decreto-legge
18 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7  gennaio  1937,  n.
191, all'amministrazione marittima compete in tutto l'ambito lagunare
delimitato dall'articolo 1 del  predetto  decreto  la  polizia  degli
ambiti portuali e degli approdi, la polizia della  navigazione  e  la
disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti.