(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 516)
                              Art. 516. 
             (Concessioni demaniali nella laguna veneta) 

 
  L'amministrazione marittima provvede  pure,  in  conformita'  delle
norme  del  codice  e  del  presente  regolamento,  alle  concessioni
demaniali interessanti i canali e  le  altre  zone  della  laguna  di
Venezia che a questo  effetto  sono  gia'  state  o  potranno  essere
determinate d'accordo fra il Magistrato alle  acque  e  la  direzione
marittima competente.