(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 517)
                              Art. 517. 
           (Canali di traffico urbano nella laguna veneta) 

 
  Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano  che  rimangono
in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni
stessi, secondo  norme  da  approvarsi  dal  Magistrato  alle  acque,
dall'autorita' marittima e dall'ispettorato di porto.