(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 519)
                              Art. 519. 
   (Personale navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia) 

 
  Il personale navigante in servizio di coperta o di  macchina  sulle
navi  adibite  ai  servizi  pubblici  di   navigazione   comunali   e
provinciali di Venezia, salvo che non abbia la qualifica  di  allievo
marinaio  o  allievo  barcaiolo  o  apprendista  di  macchina,   deve
provenire dalla gente di mare e avere  effettuato  diciotto  mesi  di
navigazione rispettivamente in servizio di coperta o di macchina, con
qualifica equivalente a quella con la quale e' assunto. 
  Il personale anzidetto conserva l'iscrizione nelle matricole  della
gente di mare, ma fino alla cessazione  del  rapporto  di  lavoro  si
applicano ad esso le sole disposizioni riguardanti il personale della
navigazione interna.