(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 520)
                              Art. 520. 
             (Mansioni richiedenti titolo professionale) 

 
  A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  il
personale  di  nuova  assunzione  per  mansioni  richiedenti   titolo
professionale sulle navi adibite a servizi  pubblici  di  navigazione
comunali e provinciali di Venezia deve  essere  provvisto  di  titolo
professionale   rilasciato   dall'autorita'   marittima   mercantile,
equivalente a quello richiesto, e aver  conseguito  la  qualifica  di
autorizzato secondo  le  norme  vigenti  in  materia  di  navigazione
interna.