Art. 341. (Art. 78 del Testo Unico) GENERALITA' Gli impianti per l'alimentazione con combustibili gassosi o in pressione debbono essenzialmente essere costituiti da un serbatoio fisso o da uno o piu' serbatoi mobili se a G.P.L. (gas di petrolio liquefatti), ovvero da uno o piu' serbatoi mobili se a metano, destinati contenere il combustibile, da un dispositivo di riduzione e di carburazione e da una tubazione a pressione destinata al collegamento tra le varie parti. I dispositivi di riduzione e di carburazione debbono essere realizzati, nel caso del metano, in modo da consentire la riduzione della pressione del gas e il dosaggio del gas combustibile con l'aria comburente; nel caso del G.P.L. devono consentire la evaporazione del liquido, la riduzione della pressione e il dosaggio della miscela con l'aria comburente. Sotto la denominazione di G.P.L. sono comprese le miscele di propano e butano aventi peso specifico compreso tra 0,5 e O,6 kg/litro (a 15°C), a seconda dalla composizione, e tensione di vapore media di circa 6 kg/cmq, in relazione alle diverse temperature stagionali, nonche' alla composizione stessa, che e' variabile dal 5% di propano e 95% di butano al 95% di propano e 5% di butano. L'impiego sperimentale di combustibili in pressione o gassosi diversi dal metano o dal G.P.L. puo' essere autorizzato dal Ministero dei trasporti che fissa le disposizioni di sicurezza da adottare.