(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 341)
                 Art. 341. (Art. 78 del Testo Unico) 
                             GENERALITA' 

 
  Gli impianti per l'alimentazione  con  combustibili  gassosi  o  in
pressione debbono essenzialmente essere costituiti  da  un  serbatoio
fisso o da uno o piu' serbatoi mobili se a G.P.L.  (gas  di  petrolio
liquefatti), ovvero da uno  o  piu'  serbatoi  mobili  se  a  metano,
destinati contenere il combustibile, da un dispositivo di riduzione e
di  carburazione  e  da  una  tubazione  a  pressione  destinata   al
collegamento tra le varie parti. I  dispositivi  di  riduzione  e  di
carburazione debbono essere realizzati, nel caso del metano, in  modo
da consentire la riduzione della pressione del gas e il dosaggio  del
gas combustibile con l'aria comburente; nel caso  del  G.P.L.  devono
consentire la evaporazione del liquido, la riduzione della  pressione
e  il  dosaggio  della  miscela  con  l'aria  comburente.  Sotto   la
denominazione di G.P.L. sono comprese le miscele di propano e  butano
aventi peso specifico compreso tra 0,5 e O,6  kg/litro  (a  15°C),  a
seconda dalla composizione, e tensione di vapore  media  di  circa  6
kg/cmq, in relazione alle  diverse  temperature  stagionali,  nonche'
alla composizione stessa, che e' variabile dal 5% di propano e 95% di
butano al 95% di propano e 5% di butano. 
  L'impiego sperimentale  di  combustibili  in  pressione  o  gassosi
diversi dal metano o dal G.P.L. puo' essere autorizzato dal Ministero
dei trasporti che fissa le disposizioni di sicurezza da adottare.