Art. 342. (Art. 78 del Testo Unico) SERBATOI PER METANO Negli impianti di alimentazione a metano debbono essere impiegati esclusivamente serbatoi (bombole) costruiti per una pressione di carica di 200 kg/cm quadrati, collaudati e verificati secondo le disposizioni in vigore, che portino la indicazione "METANO". Non possono essere usate bombole che siano state precedentemente usate per gas diversi dal metano.