Art. 344. (Art. 78 del Testo Unico) INSTALLAZIONE DEI SERBATOI I serbatoi inamovibili per G.P.L. devono essere saldamente collegati al telaio del veicolo, mediante fasce metalliche che li abbraccino completamente o con altri sistemi equivalenti. I serbatoi per metano ed i serbatoi per G.P.L. possono essere disposti: - sotto il pavimento della carrozzeria, collegati direttamente al telaio, purche' essi risultino a sufficiente distanza da terra (non inferiore a mm. 200) protetti mediante apposita lamiera; - posteriormente alla carrozzeria, e contigui alla medesima; - sopra la carrozzeria, sul tetto del veicolo. E' vietato disporre i serbatoi nella parte anteriore del veicolo. In ogni caso i serbatoi devono essere poggiati su appositi strati di legno, feltro, cuoio o altro materiale cedevole, e collocati a conveniente distanza dal motore e dalla tubazione di scarico. I serbatoi devono risultare esterni all'ambiente riservato ai passeggeri e non sporgere oltre la sagoma del veicolo; essi devono essere convenientemente protetti dall'azione dei raggi solari, sia racchiusi entro appositi cofani, separati ed esterni al detto ambiente per i passeggeri, a pareti forate verso l'esterno tali da escludere la possibilita' dell'accumularsi di gas entro il cofano per eventuali fughe di gas; sia ricoperti con apposita cassa forata o con tela assicurata su apposita armatura, in modo da lasciare libera l'aerazione dei serbatoi stessi. E' ammessa l'installazione nei portabagagli delle autovetture a condizione che non vi sia possibile comunicazione tra lo spazio destinato ai serbatoi e spazio destinato ai passeggeri. A tal fine i due spazi debbono essere separati mediante diaframmi saldati alla carrozzeria lungo l'intero perimetro o fissati con sistema di equivalente efficacia. I diaframmi devono essere privi di fori passanti di comunicazione e non devono essere attraversati dalle tubazioni. L'ambiente contenente le bombole deve essere convenientemente aerato per mezzo di due serie di prese d'aria di sezione congrua, opportunamente ubicate in modo da consentire da una parte l'ingresso e dall'altra l'uscita dell'aria durante la marcia del veicolo. Per gli impianti di alimentazione per il G.P.L. soluzioni diverse possono essere ammesse purche' riconosciute idonee dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile. E' vietata l'alimentazione con combustibili gassosi o in pressione nei veicoli muniti di impianto di riscaldamento, quando il prelevamento dell'aria per il riscaldamento del veicolo avvenga nell'ambiente chiuso intorno al motore e non direttamente dall'atmosfera esterna.