(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 347)
                 Art. 347. (Art. 78 del Testo Unico) 
         RIDUTTORI DI PRESSIONE E APPARECCHI DI CARBURAZIONE 

 
  I riduttori di pressione e gli apparecchi  di  carburazione  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
    a) per metano 
  Il  riduttore  di  pressione  deve  abbassare  convenientemente  la
pressione  del   gas   prima   di   immetterlo   all'apparecchio   di
carburazione. Esso deve essere sottoposto a una "prova di tenuta"  da
parte del  costruttore;  di  tale  prova  e'  fatta  annotazione  nel
certificato d'origine o di garanzia. 
    b) per G.P.L. 
  Il gas combustibile puo' essere mescolato con l'aria comburente sia
allo stato liquido sia allo stato  di  vapore.  Nel  primo  caso,  il
dosaggio  della  miscela  aria-combustibile  deve   essere   ottenuto
mediante apposito apparecchio a pressione da inserirsi  sulla  camera
di carburazione del normale carburatore. 
  Qualora l'aria comburente venga invece mescolata  col  combustibile
allo stato gassoso, occorre ottenere prima la  evaporazione  del  gas
liquido in apposito scambiatore di calore e poi far passare il gas in
un comune riduttore di pressione.