(Testo unico imposte sui redditi-art. 314)
                              ART. 314 
Applicazione  dell'imposta  minima  integrativa   alle   partecipanti
                             intermedie 
     (articolo 14 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato
italiano e detenuta da una controllante capogruppo localizzata in  un
Paese terzo, che ha detenuto, in  qualsiasi  momento  dell'esercizio,
direttamente o  indirettamente  partecipazioni  in  imprese  a  bassa
imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi,
deve versare per  quell'esercizio  l'imposta  minima  integrativa  in
misura pari all'importo di imposizione integrativa a essa  attribuita
relativa a tali imprese a bassa imposizione. 
2. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato
italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione
ed e' direttamente o  indirettamente  detenuta  da  una  controllante
capogruppo  localizzata  in  un  Paese   terzo   deve   versare   per
quell'esercizio l'imposta minima  integrativa  a  essa  riferibile  e
l'importo di imposizione integrativa a  essa  attribuita  relativa  a
imprese a bassa imposizione localizzate nel  territorio  dello  Stato
italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano  applicazione  qualora
con riferimento al medesimo esercizio: 
a) la controllante  capogruppo  e'  soggetta  a  una  imposta  minima
integrativa equivalente; 
b) una altra partecipante intermedia ovunque localizzata detiene  una
partecipazione di controllo, diretta o indiretta, nella  partecipante
intermedia localizzata nel territorio  dello  Stato  italiano  ed  e'
soggetta a una imposta  minima  integrativa  o  a  un'imposta  minima
integrativa equivalente. 
4. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato
italiano e detenuta da una controllante capogruppo che e' una entita'
esclusa,  che  ha  detenuto,  in  qualsiasi  momento  dell'esercizio,
direttamente o  indirettamente  partecipazioni  in  imprese  a  bassa
imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi,
deve versare per  quell'esercizio  l'imposta  minima  integrativa  in
misura pari all'importo di imposizione integrativa  relativa  a  tali
imprese a bassa imposizione. 
5. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato
italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione
ed e' direttamente o  indirettamente  detenuta  da  una  controllante
capogruppo  che   e'   una   entita'   esclusa   deve   versare   per
quell'esercizio l'imposta minima  integrativa  a  essa  riferibile  e
l'importo di imposizione integrativa a  essa  attribuita  relativa  a
imprese a bassa imposizione localizzate nel  territorio  dello  Stato
italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano  applicazione  qualora
per tale esercizio un'altra partecipante intermedia e' soggetta a una
imposta  minima  integrativa,  o  a  un'imposta  minima   integrativa
equivalente,  e   detiene,   direttamente   o   indirettamente,   una
partecipazione  di  controllo  nella  partecipante   intermedia   ivi
indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.