ART. 314
Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti
intermedie
(articolo 14 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato
italiano e detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un
Paese terzo, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio,
direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa
imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi,
deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in
misura pari all'importo di imposizione integrativa a essa attribuita
relativa a tali imprese a bassa imposizione.
2. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato
italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione
ed e' direttamente o indirettamente detenuta da una controllante
capogruppo localizzata in un Paese terzo deve versare per
quell'esercizio l'imposta minima integrativa a essa riferibile e
l'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a
imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato
italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione qualora
con riferimento al medesimo esercizio:
a) la controllante capogruppo e' soggetta a una imposta minima
integrativa equivalente;
b) una altra partecipante intermedia ovunque localizzata detiene una
partecipazione di controllo, diretta o indiretta, nella partecipante
intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ed e'
soggetta a una imposta minima integrativa o a un'imposta minima
integrativa equivalente.
4. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato
italiano e detenuta da una controllante capogruppo che e' una entita'
esclusa, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio,
direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa
imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi,
deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in
misura pari all'importo di imposizione integrativa relativa a tali
imprese a bassa imposizione.
5. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato
italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione
ed e' direttamente o indirettamente detenuta da una controllante
capogruppo che e' una entita' esclusa deve versare per
quell'esercizio l'imposta minima integrativa a essa riferibile e
l'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a
imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato
italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano applicazione qualora
per tale esercizio un'altra partecipante intermedia e' soggetta a una
imposta minima integrativa, o a un'imposta minima integrativa
equivalente, e detiene, direttamente o indirettamente, una
partecipazione di controllo nella partecipante intermedia ivi
indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.