(Testo unico imposte sui redditi-art. 315)
                              ART. 315 
Applicazione  dell'imposta  minima  integrativa   alle   partecipanti
                       parzialmente possedute 
     (articolo 15 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio
dello  Stato  italiano  che  ha  detenuto,   in   qualsiasi   momento
dell'esercizio,  direttamente  o  indirettamente  partecipazioni   in
imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che  sono
entita' apolidi, deve versare per  quell'esercizio  l'imposta  minima
integrativa in misura pari all'importo di imposizione  integrativa  a
essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione. 
2. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio
dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa
imposizione  deve  versare  per  quell'esercizio   l'imposta   minima
integrativa a essa riferibile e l'importo di imposizione  integrativa
a essa attribuita relativa a imprese a bassa imposizione  localizzate
nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento  di
tale esercizio. 
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione  se,  con
riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente
posseduta  ovunque  localizzata  e  soggetta  a  una  imposta  minima
integrativa o a un'imposta minima integrativa  equivalente,  detiene,
direttamente o indirettamente, una partecipazione  totalitaria  nella
partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio  dello
Stato.