ART. 315
Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti
parzialmente possedute
(articolo 15 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio
dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento
dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in
imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono
entita' apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima
integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa a
essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.
2. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio
dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa
imposizione deve versare per quell'esercizio l'imposta minima
integrativa a essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa
a essa attribuita relativa a imprese a bassa imposizione localizzate
nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di
tale esercizio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione se, con
riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente
posseduta ovunque localizzata e soggetta a una imposta minima
integrativa o a un'imposta minima integrativa equivalente, detiene,
direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria nella
partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello
Stato.