(Testo unico imposte sui redditi-art. 316)
                              ART. 316 
            Attribuzione dell'imposta minima integrativa 
     (articolo 16 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. L'imposta  minima  integrativa  dovuta  in  un  esercizio  da  una
controllante  per   un'impresa   a   bassa   imposizione   ai   sensi
dell'articolo  313,  comma  1,  dell'articolo  314,  commi  1  e   4,
dell'articolo 315, comma 1, corrisponde all'importo  dell'imposizione
integrativa a  essa  attribuita  relativa  a  tale  impresa  a  bassa
imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione  integrativa  ai
sensi dell'articolo 334,  per  la  sua  quota  di  attribuzione  come
definita al comma 2. 
2.  La  quota  di  attribuzione  alla  controllante  dell'imposizione
integrativa relativa a un'impresa a bassa  imposizione  e'  pari,  in
ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione
ridotto dell'importo di tale reddito  attribuibile  a  partecipazioni
detenute da altri  soggetti  non  appartenenti  al  medesimo  gruppo,
diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione. 
3. L'importo del reddito rilevante attribuibile  alle  partecipazioni
in un'impresa a bassa imposizione  detenute  da  altri  soggetti  non
appartenenti al  medesimo  gruppo  e'  l'importo  che  sarebbe  stato
considerato come attribuibile a tali  soggetti  in  base  a  principi
contabili  conformi  utilizzati  nel   bilancio   consolidato   della
controllante  capogruppo  se  l'utile  netto  dell'impresa  a   bassa
imposizione fosse uguale al suo reddito rilevante e: 
a)  la  controllante   avesse   redatto   il   bilancio   consolidato
conformemente  a  tale  principio  contabile  («bilancio  consolidato
ipotetico»); 
b)  la  controllante  detenesse  una  partecipazione   di   controllo
nell'impresa a bassa imposizione di  modo  che  tutte  le  componenti
positive e negative  di  reddito  dell'impresa  a  bassa  imposizione
dovrebbero  essere  consolidate  voce  per  voce  con  quelle   della
controllante nel bilancio consolidato ipotetico; 
c) tutti i redditi rilevanti dell'impresa a bassa imposizione fossero
riferibili a operazioni con soggetti non appartenenti al gruppo; 
d) tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente
dalla controllante fossero detenute da soggetti non  appartenenti  al
gruppo. 
4.  Nell'esercizio,  in  aggiunta  agli   importi   attribuiti   alla
controllante ai sensi del comma 1, e' dovuta  dalla  controllante  ai
sensi dell'articolo 313, comma 2, dell'articolo 314,  commi  2  e  5,
dell'articolo 315, comma 2: 
a)  l'imposta  minima  integrativa   pari   all'intero   importo   di
imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 334  relativa  a  tale
controllante; 
b)  l'imposta  minima  integrativa  relativa  alle  imprese  a  bassa
imposizione, facenti parte del gruppo e  localizzate  nel  territorio
dello Stato italiano, corrispondente  all'imposizione  integrativa  a
essa  attribuita  relativa  a  ogni  impresa  a   bassa   imposizione
determinata  moltiplicando   l'imposizione   integrativa   ai   sensi
dell'articolo 334 per la sua quota di attribuzione come definita  nel
comma 2.