ART. 316
Attribuzione dell'imposta minima integrativa
(articolo 16 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'imposta minima integrativa dovuta in un esercizio da una
controllante per un'impresa a bassa imposizione ai sensi
dell'articolo 313, comma 1, dell'articolo 314, commi 1 e 4,
dell'articolo 315, comma 1, corrisponde all'importo dell'imposizione
integrativa a essa attribuita relativa a tale impresa a bassa
imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai
sensi dell'articolo 334, per la sua quota di attribuzione come
definita al comma 2.
2. La quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione
integrativa relativa a un'impresa a bassa imposizione e' pari, in
ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione
ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni
detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo,
diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione.
3. L'importo del reddito rilevante attribuibile alle partecipazioni
in un'impresa a bassa imposizione detenute da altri soggetti non
appartenenti al medesimo gruppo e' l'importo che sarebbe stato
considerato come attribuibile a tali soggetti in base a principi
contabili conformi utilizzati nel bilancio consolidato della
controllante capogruppo se l'utile netto dell'impresa a bassa
imposizione fosse uguale al suo reddito rilevante e:
a) la controllante avesse redatto il bilancio consolidato
conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato
ipotetico»);
b) la controllante detenesse una partecipazione di controllo
nell'impresa a bassa imposizione di modo che tutte le componenti
positive e negative di reddito dell'impresa a bassa imposizione
dovrebbero essere consolidate voce per voce con quelle della
controllante nel bilancio consolidato ipotetico;
c) tutti i redditi rilevanti dell'impresa a bassa imposizione fossero
riferibili a operazioni con soggetti non appartenenti al gruppo;
d) tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente
dalla controllante fossero detenute da soggetti non appartenenti al
gruppo.
4. Nell'esercizio, in aggiunta agli importi attribuiti alla
controllante ai sensi del comma 1, e' dovuta dalla controllante ai
sensi dell'articolo 313, comma 2, dell'articolo 314, commi 2 e 5,
dell'articolo 315, comma 2:
a) l'imposta minima integrativa pari all'intero importo di
imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 334 relativa a tale
controllante;
b) l'imposta minima integrativa relativa alle imprese a bassa
imposizione, facenti parte del gruppo e localizzate nel territorio
dello Stato italiano, corrispondente all'imposizione integrativa a
essa attribuita relativa a ogni impresa a bassa imposizione
determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi
dell'articolo 334 per la sua quota di attribuzione come definita nel
comma 2.