(Testo unico imposte sui redditi-art. 318)
                              ART. 318 
                      Imposta minima nazionale 
     (articolo 18 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione  effettiva,  relativa
alle imprese e alle entita' a  controllo  congiunto  localizzate  nel
territorio dello Stato italiano e alle  entita'  trasparenti  apolidi
costituite in base alla legge dello Stato italiano appartenenti a  un
gruppo multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota  minima
di  imposta,  e'   dovuta   una   imposta   minima   nazionale   pari
all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette  imprese  ed
entita'.  Ai  fini  dell'imposta  minima  nazionale,   da   calcolare
indipendentemente  dalla  quota  di  partecipazione  detenuta   nelle
imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano da  parte  di
qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale: 
a) si applicano le diposizioni di cui  al  presente  titolo,  incluse
quelle  dell'articolo  336  e  dell'articolo  339  e  le  definizioni
contenute nell'allegato B, nel rispetto di quanto indicato nei  commi
da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori  relativi  alle  imprese  ed
entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello  Stato
italiano; 
b) non si tiene conto, in relazione all'articolo 331, commi 1, 3,  4,
5 e 6, delle imposte rilevanti dovute in altri  Paesi  da  un'impresa
proprietaria e da una casa  madre  ivi  localizzate  relativamente  a
imprese o entita' a controllo congiunto  localizzate  nel  territorio
dello Stato italiano; 
c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le imprese  ed  entita'
localizzate nel territorio dello Stato italiano in  un  esercizio  e'
pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota  di
imposizione  integrativa,  maggiorato  dell'imposizione   integrativa
addizionale relativa al Paese,  determinata  ai  sensi  dell'articolo
336. 
2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita'  a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e
l'importo dell'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei
bilanci o rendiconti redatti in conformita' ai principi contabili  da
queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale  o  societaria
italiana oppure sulla  base  dei  bilanci  o  rendiconti  soggetti  a
revisione  contabile  esterna  qualora  questi   siano   redatti   in
conformita' a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale  o
societaria italiana non le obblighi ad adottarli. 
3. Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto  localizzate
nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le  condizioni  di
cui al  comma  2  o  redigono  il  bilancio  o  rendiconto  avendo  a
riferimento  un  esercizio  differente   da   quello   del   bilancio
consolidato del gruppo, il  profitto  eccedente  e  l'imposta  minima
nazionale sono calcolati sulla base dei principi  contabili  adottati
nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in
conformita' all'articolo 322, comma 1, secondo periodo o dei principi
contabili adottati in conformita' all'articolo 322, comma 2. 
4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese  o  le  entita'  a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello  Stato  italiano
adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni del  presente
articolo sono  applicate  utilizzando  importi  denominati  in  euro.
Viceversa, se non tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro  come
valuta funzionale, l'impresa dichiarante puo'  esercitare  un'opzione
quinquennale per  scegliere  di  effettuare  i  calcoli  dell'imposta
minima nazionale  in  relazione  a  tutte  le  imprese  o  entita'  a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello  Stato  italiano
utilizzando la  valuta  di  presentazione  del  bilancio  consolidato
oppure l'euro. Le suddette imprese o entita'  a  controllo  congiunto
che utilizzano  una  diversa  valuta  funzionale  rispetto  a  quella
prescelta  operano  la  conversione  sulla  base  delle   regole   di
conversione valutaria previste nel principio  contabile  adottato  ai
fini della predisposizione del bilancio consolidato. 
5. Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del presente  articolo
sono applicate utilizzando gli importi  denominati  nella  valuta  di
presentazione del bilancio consolidato. 
6. Ai  fini  dell'imposta  minima  nazionale,  non  si  applicano  le
esclusioni previste nell'articolo 356 per i gruppi  multinazionali  o
nazionali di imprese. 
7.  Tutte  le  imprese  del  gruppo,   diverse   dalle   entita'   di
investimento, e le entita'  a  controllo  congiunto  localizzate  nel
territorio dello Stato sono tra loro  solidalmente  e  congiuntamente
responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale  di  cui
al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua  l'impresa
localizzata  in  Italia  quale   responsabile   dell'imposta   minima
nazionale di cui al comma 1 e stabilisce la ripartizione del relativo
onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano. 
8. Non assumono rilevanza fiscale le  somme  percepite  e  versate  a
fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1
effettuato tra le imprese e entita' a controllo congiunto. 
9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.