ART. 318
Imposta minima nazionale
(articolo 18 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa
alle imprese e alle entita' a controllo congiunto localizzate nel
territorio dello Stato italiano e alle entita' trasparenti apolidi
costituite in base alla legge dello Stato italiano appartenenti a un
gruppo multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota minima
di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale pari
all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed
entita'. Ai fini dell'imposta minima nazionale, da calcolare
indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle
imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano da parte di
qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale:
a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse
quelle dell'articolo 336 e dell'articolo 339 e le definizioni
contenute nell'allegato B, nel rispetto di quanto indicato nei commi
da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese ed
entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato
italiano;
b) non si tiene conto, in relazione all'articolo 331, commi 1, 3, 4,
5 e 6, delle imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa
proprietaria e da una casa madre ivi localizzate relativamente a
imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio
dello Stato italiano;
c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le imprese ed entita'
localizzate nel territorio dello Stato italiano in un esercizio e'
pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di
imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa
addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo
336.
2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e
l'importo dell'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei
bilanci o rendiconti redatti in conformita' ai principi contabili da
queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o societaria
italiana oppure sulla base dei bilanci o rendiconti soggetti a
revisione contabile esterna qualora questi siano redatti in
conformita' a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale o
societaria italiana non le obblighi ad adottarli.
3. Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate
nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di
cui al comma 2 o redigono il bilancio o rendiconto avendo a
riferimento un esercizio differente da quello del bilancio
consolidato del gruppo, il profitto eccedente e l'imposta minima
nazionale sono calcolati sulla base dei principi contabili adottati
nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in
conformita' all'articolo 322, comma 1, secondo periodo o dei principi
contabili adottati in conformita' all'articolo 322, comma 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le entita' a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano
adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni del presente
articolo sono applicate utilizzando importi denominati in euro.
Viceversa, se non tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come
valuta funzionale, l'impresa dichiarante puo' esercitare un'opzione
quinquennale per scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta
minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entita' a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano
utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato
oppure l'euro. Le suddette imprese o entita' a controllo congiunto
che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella
prescelta operano la conversione sulla base delle regole di
conversione valutaria previste nel principio contabile adottato ai
fini della predisposizione del bilancio consolidato.
5. Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del presente articolo
sono applicate utilizzando gli importi denominati nella valuta di
presentazione del bilancio consolidato.
6. Ai fini dell'imposta minima nazionale, non si applicano le
esclusioni previste nell'articolo 356 per i gruppi multinazionali o
nazionali di imprese.
7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di
investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel
territorio dello Stato sono tra loro solidalmente e congiuntamente
responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui
al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa
localizzata in Italia quale responsabile dell'imposta minima
nazionale di cui al comma 1 e stabilisce la ripartizione del relativo
onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.
8. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate a
fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1
effettuato tra le imprese e entita' a controllo congiunto.
9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.