ART. 319
Applicazione dell'imposta minima suppletiva
(articolo 19 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Nel caso in cui la controllante capogruppo e' localizzata in un
Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa
equivalente ovvero e' una entita' esclusa, tutte le imprese
localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle
entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente
responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva,
di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per
l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 321.
2. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel
territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta
minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la ripartizione
del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello
Stato italiano.
3. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle
imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui
al comma 1.