(Testo unico imposte sui redditi-art. 320)
                              ART. 320 
Applicazione  dell'imposta  minima   suppletiva   nel   Paese   della
                       controllante capogruppo 
     (articolo 20 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Nel caso in cui la controllante capogruppo e'  localizzata  in  un
Paese  terzo  a  bassa  imposizione,  tutte  le  imprese  del  gruppo
localizzate  nel  territorio  dello  Stato  italiano,  diverse  dalle
entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e  congiuntamente
responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva,
dell'importo  pari  all'imposizione   integrativa   attribuita,   per
l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 321. 
2. Le disposizioni  del  comma  1  non  trovano  applicazione  se  la
controllante capogruppo e' soggetta a una imposta minima  integrativa
equivalente con riferimento a se' stessa e alle sue imprese  a  bassa
imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione. 
3. Il  gruppo  multinazionale  individua  l'impresa  localizzata  nel
territorio dello Stato italiano  tenuta  al  versamento  dell'imposta
minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la  ripartizione
del  relativo  onere  tra  le  imprese  localizzate  nel   territorio
italiano. 
4. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate  dalle
imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui
al comma 1.