ART. 320
Applicazione dell'imposta minima suppletiva nel Paese della
controllante capogruppo
(articolo 20 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Nel caso in cui la controllante capogruppo e' localizzata in un
Paese terzo a bassa imposizione, tutte le imprese del gruppo
localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle
entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente
responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva,
dell'importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per
l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 321.
2. Le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione se la
controllante capogruppo e' soggetta a una imposta minima integrativa
equivalente con riferimento a se' stessa e alle sue imprese a bassa
imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione.
3. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel
territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta
minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la ripartizione
del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio
italiano.
4. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle
imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui
al comma 1.