(Testo unico imposte sui redditi-art. 321)
                              ART. 321 
        Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva 
     (articolo 21 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. L'imposta minima suppletiva  attribuita  allo  Stato  italiano  si
determina moltiplicando  l'importo  complessivo  dell'imposta  minima
suppletiva, calcolata ai sensi del comma 2, per la percentuale di sua
pertinenza, determinata ai sensi del comma 5. 
2. L'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva,  relativo  a
un dato esercizio, e' pari alla somma della  imposizione  integrativa
relativa a ciascuna delle imprese del  gruppo  multinazionale  dovuta
per il medesimo esercizio ai sensi dell'articolo 334, tenuto conto di
quanto previsto ai commi 3 e 4. 
3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa a un'impresa  a
bassa imposizione  e'  pari  a  zero  se,  nell'esercizio,  tutte  le
partecipazioni della controllante capogruppo  in  tale  impresa  sono
detenute direttamente o indirettamente per il tramite di una  o  piu'
controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una  imposta
minima integrativa equivalente con  riferimento  a  detta  impresa  a
bassa imposizione per il medesimo esercizio. 
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo dell'imposta minima
suppletiva relativa a un'impresa a bassa imposizione  e'  ridotto  in
misura pari all'importo dell'imposizione integrativa  dovuta  da  una
controllante che, con riferimento a essa, applica  un'imposta  minima
integrativa equivalente. 
5. La percentuale  dell'imposta  minima  suppletiva  imputabile  allo
Stato italiano calcolata con riferimento a un  dato  esercizio  e  in
relazione a un gruppo multinazionale e' pari al 50  per  cento  della
somma dei seguenti rapporti: 
a) numero dei dipendenti impiegati da tutte  le  imprese  del  gruppo
multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il  numero
dei dipendenti complessivamente impiegati da  tutte  le  imprese  del
gruppo multinazionale localizzate in Paesi in cui e'  in  vigore  una
imposta minima suppletiva equivalente; 
b) il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte  le  imprese
del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per
il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese  del
gruppo multinazionale localizzate in Paesi che applicano una  imposta
minima suppletiva equivalente. 
6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5: 
a) il numero dei  dipendenti  corrisponde  al  numero  di  dipendenti
equivalenti a tempo pieno, calcolati su base annua rispetto alle  ore
medie di un lavoratore a tempo pieno, impiegati da tutte  le  imprese
localizzate nel Paese di pertinenza, comprensivi dei  lavoratori  che
partecipano ordinariamente alle attivita' operative di queste  ultime
alle   dipendenze   di   fornitori   non   appartenenti   al   gruppo
multinazionale; 
b)  a  una  stabile  organizzazione  sono  attribuiti  i   lavoratori
dipendenti il cui costo e' contabilizzato nel suo conto economico  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo  325,  commi  1  e  2.  I
dipendenti  che  sono  attribuiti  alla  stabile  organizzazione   in
conformita' al primo periodo non rilevano ai  fini  del  computo  dei
lavoratori dipendenti relativo al Paese di localizzazione della  casa
madre; 
c) a una stabile organizzazione sono attribuiti i beni tangibili  che
sono  rilevati  nello  stato  patrimoniale  a   essa   relativo,   in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 325, commi 1 e 2. I  beni
tangibili  che  sono  attribuiti  alla  stabile   organizzazione   in
conformita' al primo periodo non rilevano ai  fini  del  computo  del
valore contabile netto  dei  beni  tangibili  relativo  al  Paese  di
localizzazione della casa madre; 
d)  i  beni  tangibili  comprendono  quelli  di  tutte   le   imprese
localizzate nel Paese di pertinenza a eccezione delle  disponibilita'
liquide o attivi equivalenti e delle immobilizzazioni  immateriali  o
finanziarie; 
e) il numero dei dipendenti e il  valore  contabile  netto  dei  beni
tangibili rispettivamente impiegati e  detenute  da  una  entita'  di
investimento non sono presi in considerazione; 
f) il numero dei dipendenti e il  valore  contabile  netto  dei  beni
tangibili  rispettivamente  impiegati  e  detenute  da  una   entita'
trasparente sono irrilevanti salvo che essi  sono  attribuiti  a  una
stabile  organizzazione   ovvero,   in   assenza   di   una   stabile
organizzazione,  alle  imprese   localizzate   nel   suo   Paese   di
costituzione. 
7.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  5,   la   percentuale
dell'imposta minima suppletiva relativa a un  gruppo  multinazionale,
imputabile a un Paese e riferita a un determinato esercizio e' pari a
zero se in detto Paese l'imposta di  sua  pertinenza  relativa  a  un
esercizio precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare,
un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del gruppo ivi
localizzate. In tal caso,  il  numero  dei  dipendenti  e  il  valore
contabile netto dei beni  tangibili  delle  imprese  del  gruppo  ivi
localizzate sono esclusi ai fini del calcolo indicato al comma 5. 
8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui  al  comma  5
se, conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  7,  in  un
esercizio, la percentuale di imposta suppletiva relativa a un  gruppo
multinazionale imputabile a tutti i Paesi in cui sono localizzate  le
sue imprese e' pari a zero. 
9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli  esercizi  di  durata
non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025  e
terminano prima del 31 dicembre  2026,  l'imposta  minima  suppletiva
dovuta in relazione al Paese  di  localizzazione  della  controllante
capogruppo e' pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito
delle societa' con un'aliquota nominale pari o superiore  al  20  per
cento.