ART. 321
Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva
(articolo 21 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'imposta minima suppletiva attribuita allo Stato italiano si
determina moltiplicando l'importo complessivo dell'imposta minima
suppletiva, calcolata ai sensi del comma 2, per la percentuale di sua
pertinenza, determinata ai sensi del comma 5.
2. L'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, relativo a
un dato esercizio, e' pari alla somma della imposizione integrativa
relativa a ciascuna delle imprese del gruppo multinazionale dovuta
per il medesimo esercizio ai sensi dell'articolo 334, tenuto conto di
quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa a un'impresa a
bassa imposizione e' pari a zero se, nell'esercizio, tutte le
partecipazioni della controllante capogruppo in tale impresa sono
detenute direttamente o indirettamente per il tramite di una o piu'
controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta
minima integrativa equivalente con riferimento a detta impresa a
bassa imposizione per il medesimo esercizio.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo dell'imposta minima
suppletiva relativa a un'impresa a bassa imposizione e' ridotto in
misura pari all'importo dell'imposizione integrativa dovuta da una
controllante che, con riferimento a essa, applica un'imposta minima
integrativa equivalente.
5. La percentuale dell'imposta minima suppletiva imputabile allo
Stato italiano calcolata con riferimento a un dato esercizio e in
relazione a un gruppo multinazionale e' pari al 50 per cento della
somma dei seguenti rapporti:
a) numero dei dipendenti impiegati da tutte le imprese del gruppo
multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il numero
dei dipendenti complessivamente impiegati da tutte le imprese del
gruppo multinazionale localizzate in Paesi in cui e' in vigore una
imposta minima suppletiva equivalente;
b) il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese
del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per
il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del
gruppo multinazionale localizzate in Paesi che applicano una imposta
minima suppletiva equivalente.
6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5:
a) il numero dei dipendenti corrisponde al numero di dipendenti
equivalenti a tempo pieno, calcolati su base annua rispetto alle ore
medie di un lavoratore a tempo pieno, impiegati da tutte le imprese
localizzate nel Paese di pertinenza, comprensivi dei lavoratori che
partecipano ordinariamente alle attivita' operative di queste ultime
alle dipendenze di fornitori non appartenenti al gruppo
multinazionale;
b) a una stabile organizzazione sono attribuiti i lavoratori
dipendenti il cui costo e' contabilizzato nel suo conto economico in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 325, commi 1 e 2. I
dipendenti che sono attribuiti alla stabile organizzazione in
conformita' al primo periodo non rilevano ai fini del computo dei
lavoratori dipendenti relativo al Paese di localizzazione della casa
madre;
c) a una stabile organizzazione sono attribuiti i beni tangibili che
sono rilevati nello stato patrimoniale a essa relativo, in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 325, commi 1 e 2. I beni
tangibili che sono attribuiti alla stabile organizzazione in
conformita' al primo periodo non rilevano ai fini del computo del
valore contabile netto dei beni tangibili relativo al Paese di
localizzazione della casa madre;
d) i beni tangibili comprendono quelli di tutte le imprese
localizzate nel Paese di pertinenza a eccezione delle disponibilita'
liquide o attivi equivalenti e delle immobilizzazioni immateriali o
finanziarie;
e) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni
tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entita' di
investimento non sono presi in considerazione;
f) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni
tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entita'
trasparente sono irrilevanti salvo che essi sono attribuiti a una
stabile organizzazione ovvero, in assenza di una stabile
organizzazione, alle imprese localizzate nel suo Paese di
costituzione.
7. In deroga a quanto previsto al comma 5, la percentuale
dell'imposta minima suppletiva relativa a un gruppo multinazionale,
imputabile a un Paese e riferita a un determinato esercizio e' pari a
zero se in detto Paese l'imposta di sua pertinenza relativa a un
esercizio precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare,
un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del gruppo ivi
localizzate. In tal caso, il numero dei dipendenti e il valore
contabile netto dei beni tangibili delle imprese del gruppo ivi
localizzate sono esclusi ai fini del calcolo indicato al comma 5.
8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5
se, conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, in un
esercizio, la percentuale di imposta suppletiva relativa a un gruppo
multinazionale imputabile a tutti i Paesi in cui sono localizzate le
sue imprese e' pari a zero.
9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli esercizi di durata
non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e
terminano prima del 31 dicembre 2026, l'imposta minima suppletiva
dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante
capogruppo e' pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito
delle societa' con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per
cento.