Art. 2 (Definizioni) 1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresi': a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilita' di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4; b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalita' giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero; c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.