(CODICE CIVILE-art. 472)
                              Art. 472. 
 
      (Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati). 
 
  I minori emancipati e gli  inabilitati  non  possono  accettare  le
eredita',  se  non   col   beneficio   d'inventario;   osservate   le
disposizioni dell'art. 394.