(CODICE CIVILE-art. 473)
                              Art. 473. 
 
              (Eredita' devolute a persone giuridiche). 
 
  L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche  non
puo' farsi che col beneficio d'inventario, osservate le  disposizioni
della legge circa l'autorizzazione governativa. 
 
  Questo articolo non si applica alle societa'.