(CODICE CIVILE-art. 476)
                              Art. 476. 
 
                       (Accettazione tacita). 
 
  L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie  un
atto che presuppone necessariamente la sua volonta'  di  accettare  e
che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.